Tre assenze per il Potenza, una per la Fidelis. Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 6 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 5 OTTOBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VILLA ALBERTO (CATANZARO)
per aver, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro perché‚ a seguito di una decisione di questi, usciva dall’area tecnica protestando platealmente nei confronti del predetto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BOLOGNESE SIMONE (FIDELIS ANDRIA)

GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’
AMMENDA
€ 4.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso del 2° tempo (al 16°, al 18°, al 22°, al 31° ed al 48°), all’interno del recinto di gioco, verso il portiere della squadra avversaria e vicino alla porta di gioco, sette bottigliette d’acqua semipiene e con il tappo senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S. considerato che non si sono verificate conseguenze, che la società di casa è intervenuta con il suo SLO per far cessare la condotta e valutate le complessive modalità dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Taranto giocava in trasferta (r.proc. fed.).

€ 1.000,00 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori, al minuto 35 del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed. r.c.c.)

€ 1.000,00 VIRTUS FRANCAVILLA per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara ed al termine della stessa, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)
per aver, al 12° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto dopo essere stato ammonito pronunciava frasi irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

AMMENDA EURO 1.000,00
BALDINI FRANCESCO (CATANIA)
per avere, al termine del primo tempo, fornito verbalmente dagli spalti indicazioni ad alcuni suoi calciatori nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MATINO EMANUELE (POTENZA)
per avere tenuto, al 43° del 1° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una testata all’altezza del mento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta, il tipo di gesto posto in essere, l’aver attinto l’avversario in una zona delicata del corpo, e la circostanza di avere inferto il colpo a gioco fermo e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CIOTTI PIETRO (VIBONESE)
per aver tenuto, al 35° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco e con i tacchetti all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

RICCI MANUEL (POTENZA)
per aver tenuto, al 34° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco, con la gamba alta all’altezza del costato e con i tacchetti esposti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BUTTARO ALESSIO (PALERMO)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario contrastandolo, a gioco in svolgimento, con forza sproporzionata e colpendolo alla caviglia con la suola dello scarpino, senza conseguenze fisiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
POLITO VINCENZO (MONTEROSI TUSCIA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (POTENZA)
per aver pronunciato un ’espressione blasfema al 92°, alzandosi dalla panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CALAPAI LUCA (CATANIA)
ARENA MATTEO (MONOPOLI)