Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 SETTEMBRE 2021

SOCIETA’
AMMENDA
€ 4.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il settore riservato ai tifosi ospitati e senza causare danni;
1. al 1° minuto del II tempo, una pietra ed una bottiglietta di acqua;
2. al 19° minuto del II tempo una pietra, alcune bottigliette di acqua e altri oggetti.
Per avere i suoi sostenitori intonato al 7° minuto del primo tempo ed al 27° minuto del secondo tempo cori offensivi, denigratori e insultanti per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, considerati quanto posto in essere dalla Società Foggia per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori e le modalità complessive delle condotte, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S e 29, commi 1 e 2, lett. d) (r. proc. fed, r. c.c.). Per quanto attiene alle lesioni riportate da due Steward del servizio organizzato dalla Società ospitata e da un Sottufficiale dei Carabinieri, manda alla Procura Federale di effettuare ulteriori indagini al fine di acquisire elementi più circostanziati sull’entità delle lesioni e sulle modalità e provenienza dei lanci che hanno causato le medesime e su quanto altro utile ai fini del decidere. Accertamenti da espletare e da trasmettere a questo Ufficio entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

€ 2.000,00 CAMPOBASSO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.500,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori, al 5′ ed al 6′ minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’ordine. Ritenuta la continuazione, considerate le modalità complessive delle condotte misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.)

€ 1.000,00 JUVE STABIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver esploso prima dell’inizio della gara, all’interno del loro settore due petardi senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed, r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI CECCO DOMENICO (FIDELIS ANDRIA) per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, effettuando gesti plateali in segno di dissenso verso una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BIANCO RAFFAELE (BARI) per avere tenuto, al 47° circa del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, prima della battuta di un calcio d’angolo, con una gomitata al
volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell’avversario attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00
ADORANTE ANDREA (A.C.R. MESSINA) per aver tenuto, al 24° circa del II tempo, una condotta violenta nei confronti di calciatore avversario, dopo l’interruzione del gioco, colpiva senza particolare violenza il calciatore avversario all’altezza del polpaccio, tirandogli un calcio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerate le modalità della condotta e l’intensità del colpo inferto.