Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata del campionato di Serie C. Ecco di seguito i provvedimenti più significativi:

GIUDICE SPORTIVO
GARA AVELLINO / LATINA

Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di C Lega, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia “HU HU HU” nei confronti del calciatore dell’Avellino Kanoutè nel momento in cui riceveva il pallone. I predetti sostenitori erano presenti in circa 70 e si rendevano responsabili, nella quasi totalità (secondo la relazione della Procura per il 100% dei 70 occupanti), dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega. Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale pressoché totale di coloro che erano presenti nel settore ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, comma 4, CGS Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS. Infine, dalle richiamate relazioni risulta che non è possibile stabilire quale sia il settore dello stadio di casa occupato dai sostenitori autori dei cori in esame. Ne consegue, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) avviene in via equitativa.

P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società Latina con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori denominati curve, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori. Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

SOCIETA’
AMMENDA

€ 1.000,00 TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 45° un rotolo di carta di limitate dimensioni ed al 78° una bottiglietta d’acqua piena senza colpire alcuno all’interno del recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si è verificata alcuna conseguenza. (r. proc. fed, r. c.c.)

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 2.000.00

DI DONATO DANIELE (LATINA) per aver al 12° e 41° del primo tempo ed al 64° del secondo tempo ripetutamente pronunciato un’espressione blasfema; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. ritenuta la continuazione. (r. proc. fed. r. c.c.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000.00
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una forte manata al collo durante un contrasto nel corso del quale veniva trattenuto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerata la dinamica della condotta e la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
POLIDORI MATTIA (VIBONESE) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, a gioco in svolgimento, seppur con il pallone a distanza di gioco, disinteressandosi dello stesso e colpendo deliberatamente con uno schiaffo al volto un avversario, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SUSSI CHRISTIAN (PAGANESE)
LANCINI EDOARDO (PALERMO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CIOTTI PIETRO (VIBONESE) per aver al 40° del primo pronunciato un’espressione blasfema; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)